IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n. 851, di istituzione della facolta' di agraria presso l'Universita' degli studi di Ancona; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, con la quale e' stata approvata la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze agrarie"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1994 che individua i settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari in applicazione dell'art. 14 della legge n. 341/1990; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 pubblicato sul supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1994 che integra l'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994; Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Ritenuto necessario modificare lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona; Vista la delibera del consiglio di facolta' di agraria in data 3 maggio 1995; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico rispettivamente in data 7 giugno 1995 e 13 giugno 1995; Vista la nota prot. 1785 del 12 ottobre 1995 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica comunica che il Consiglio universitario nazionale ha espresso parere favorevole alla sopracitata modifica di statuto apportando alcune variazioni; Tenuto conto delle variazioni dettate dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona e' modificato come segue: FACOLTA' DI AGRARIA CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Art. 2.4. - Presso la facolta' di agraria e' istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie. L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. Il corso di laurea puo' essere articolato in indirizzi, riservando all'indirizzo almeno quattro annualita'. Le aree caratterizzanti ciascun indirizzo devono essere previste nel Regolamento didattico di Ateneo. L'indirizzo potra' essere riportato nel certificato degli studi. Art. 2.4.1 (Affinita'). - Il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie e' dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facolta' di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facolta' di agraria e da quelli di altre facolta' al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie, il consiglio di facolta' adottera' il criterio generale della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facolta' potra' riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facolta' indichera', inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facolta' indichera' inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Art. 2.4.2 (Articolazione del corso degli studi). - La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie e' fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso puo' essere articolato in periodi didattici piu' brevi. L'impegno didattico complessivo e' di 3300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio pratico applicativo. L'attivita' didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorica formale e didattica teoricapratica. L'attivita' teorico-pratica e' comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale. Parte dell'attivita' didattica-pratica e dell'attivita' sperimentale di tesi potra' essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio. Ai sensi del secondo comma, lett. d), dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale e' articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 6. Nell'organizzare il piano degli studi la facolta' attivera' corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa cento ore, comprensive di tutte le attivita' didattiche. Per motivate esigenze didattiche e' possibile svolgere corsi aventi una durata minina di circa cinquanta ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame. Il numero di corsi di insegnamento sara' non inferiore a venticinque e non superiore a ventotto, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche. Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello "intermedio 1" di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facolta'. La facolta' puo' eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facolta' istituira' una prova di accertamento. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione. Art. 2.4.3 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta': a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 1; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati), e le relative denominazioni; c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' pratiche; d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato; e) indica il numero dei corsi o, piu' specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovra' avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresi' le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto. Art. 2.4.4 (Docenza). - La copertura dei corsi attivati viene affidata dal consiglio di facolta', nel rispetto delle leggi vigenti. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne, alcuni corsi di insegnamento potranno essere affidati a professori a contratto. Art. 2.4.5 (Aree disciplinari ed impegno didattico minimo). - L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato: Matematica, statistica ed informatica (ore 150). Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilita' e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale). Fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica). Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150). Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica). Biologia vegetale (ore 100). Settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); G07A (Chimica agraria). Biologia animale (ore 100). Settori: E02A (Zoologia); E02B (Anatomia comparata e citologia); E04A (Fisiologia generale); V30A (Anatomia degli animali domestici); V30B (Fisiologia degli animali domestici); G06A (Entomologia agraria). Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate (ore 100). Settori: G07A (Chimica agraria); E01E (Fisiologia vegetale); E05A (Biochimica). Genetica agraria (ore 50). Settori: G04X (Genetica agraria). Scienza del suolo (ore 50). Settori: G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata). Agronomia e coltivazioni (ore 200). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura). Difesa delle colture (ore 100). Settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale); G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee). Zootecnia (ore 100). Settori: G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); G09B (Nutrizione e alimentazione animale); G09C (Zootecnia speciale); G09D (Zoocolture). Ecologia applicata al sistema agrario (ore 100). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria); G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); E03A (Ecologia); E01C (Biologia vegetale applicata); E01D (Ecologia vegetale); E01E (Fisiologia vegetale). Microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale). Genio rurale (ore 150). Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura). Economia ed estimo (ore 200). Settori: G01X (Economia ed estimo rurale); P01A (Economia politica); P01B (Politica economica). Le rimanenti ore sono destinate dalla facolta' alla eventuale definizione di profili professionali, specifici indirizzi, alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilita' di scelta per gli studenti. A tal fine possono essere utilizzate tutte le discipline inserite in tutti i settori scientifico-disciplinari di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994, Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1994, n. 112. Ancona, 22 novembre 1995 Il rettore