IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Ancona approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n.  1330,
e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n.
851,  di  istituzione  della facolta' di agraria presso l'Universita'
degli studi di Ancona;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341,  con  la  quale  e'  stata
approvata la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10 dicembre 1993 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  143  del  21  giugno   1994   "Modificazioni
all'ordinamento  didattico  universitario  relativamente  al corso di
laurea in scienze agrarie";
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  12  aprile  1994
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale
n. 184  dell'8  agosto  1994  che  individua  i  settori  scientifico
disciplinari   degli   insegnamenti   universitari   in  applicazione
dell'art. 14 della legge n. 341/1990;
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  6  maggio  1994
pubblicato  sul  supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale
n. 184 dell'8 agosto 1994 che integra l'allegato 2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;
  Visto  l'art.  17  del  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione
superiore approvato con regio decreto 31  agosto  1933,  n.  1592,  e
l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Ritenuto  necessario  modificare  lo statuto dell'Universita' degli
studi di Ancona;
  Vista la delibera del consiglio di facolta' di agraria  in  data  3
maggio 1995;
  Viste  le  delibere  del  consiglio di amministrazione e del senato
accademico rispettivamente in data 7 giugno 1995 e 13 giugno 1995;
  Vista la nota prot. 1785 del  12  ottobre  1995  con  la  quale  il
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
comunica che il Consiglio universitario nazionale ha espresso  parere
favorevole  alla  sopracitata  modifica  di statuto apportando alcune
variazioni;
  Tenuto conto delle variazioni dettate dal  Consiglio  universitario
nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Ancona e' modificato
come segue:
                         FACOLTA' DI AGRARIA
           CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
  Art. 2.4. - Presso la facolta' di agraria e' istituito il corso  di
laurea  in  scienze  e  tecnologie  agrarie. L'iscrizione al corso e'
regolata  in  conformita'  alle   leggi   di   accesso   agli   studi
universitari.  Il  numero  degli iscritti sara' stabilito annualmente
dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base
ai criteri generali fissati dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  ai  sensi  dell'art. 9, quarto
comma, della legge n. 341/1990.
  Il corso di laurea puo' essere articolato in indirizzi,  riservando
all'indirizzo  almeno  quattro  annualita'.  Le  aree caratterizzanti
ciascun indirizzo devono essere previste nel Regolamento didattico di
Ateneo. L'indirizzo potra' essere  riportato  nel  certificato  degli
studi.
  Art.  2.4.1  (Affinita').  -  Il  corso  di  laurea  in  scienze  e
tecnologie agrarie e' dichiarato affine ai  corsi  di  laurea  ed  ai
corsi  di  diploma  delle  facolta' di agraria. Per il riconoscimento
degli insegnamenti  ai  fini  del  passaggio  dai  corsi  di  diploma
universitario  e  di diploma di laurea della facolta' di agraria e da
quelli di altre facolta' al corso di laurea in scienze  e  tecnologie
agrarie,  il  consiglio  di  facolta'  adottera' il criterio generale
della  loro  validita'  culturale  (propedeutica   o   professionale)
nell'ottica  della  formazione  richiesta  per  il  conseguimento del
diploma di laurea. La facolta' potra'  riconoscere  gli  insegnamenti
seguiti  con  esito  positivo  nei  corsi  di  diploma universitario,
indicando  le  singole  corrispondenze,  anche  parziali,   con   gli
insegnamenti  del  corso  di laurea. La facolta' indichera', inoltre,
sia gli eventuali insegnamenti integrativi,  appositamente  istituiti
ed  attivati  per  completare  la formazione per accedere al corso di
laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea  necessari
per conseguire il diploma di laurea.
  Gli  insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici
agli insegnamenti specifici.  Il  consiglio  di  facolta'  indichera'
inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra'
iscrivere.
  Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di
diploma  universitario,  il  consiglio  di  facolta' riconoscera' gli
insegnamenti sempre col criterio della loro utilita'  ai  fini  della
formazione  necessaria  per  il  conseguimento  del  nuovo  titolo ed
indichera' il piano degli  studi  da  completare  per  conseguire  il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Art. 2.4.2 (Articolazione del corso degli studi). - La durata degli
studi  del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie e' fissata
in cinque anni.  Ciascuno  dei  cinque  anni  di  corso  puo'  essere
articolato in periodi didattici piu' brevi.
  L'impegno  didattico  complessivo  e' di 3300 ore; di queste almeno
400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed
al tirocinio pratico applicativo.
  L'attivita'  didattico-formativa  del  corso  di  laurea  comprende
didattica  teorica  formale  e  didattica teoricapratica. L'attivita'
teorico-pratica  e'   comprensiva   di   esercitazioni,   laboratori,
seminari,  dimostrazioni,  attivita'  guidate, visite tecniche, prove
parziali di accertamento, correzione e  discussione  di  elaborati  e
progetti, preparazione della tesi sperimentale.
  Parte    dell'attivita'    didattica-pratica    e    dell'attivita'
sperimentale di tesi potra' essere svolta  anche  presso  qualificate
strutture  esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le
quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio. Ai
sensi del secondo  comma,  lett.  d),  dell'art.  9  della  legge  n.
341/1990,  l'ordinamento  didattico  nazionale  e' articolato in aree
disciplinari, di cui al successivo art. 6. Nell'organizzare il  piano
degli  studi  la  facolta'  attivera' corsi ufficiali di insegnamento
monodisciplinari e/o integrati.  Un  corso  di  insegnamento  ha  una
durata  di  circa  cento  ore,  comprensive  di  tutte  le  attivita'
didattiche. Per motivate esigenze didattiche  e'  possibile  svolgere
corsi  aventi  una  durata  minina  di  circa  cinquanta ore. I corsi
integrati  sono  costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di
ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.
  Il  numero  di  corsi  di  insegnamento  sara'  non   inferiore   a
venticinque  e non superiore a ventotto, con un ugual numero di prove
finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano  di
lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.
  Per  essere  ammessi  a  sostenere  l'esame  di laurea occorre aver
superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano
di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso  lo
studente  deve  presentare  una  certificazione,  da  cui  risulti il
superamento della prova di conoscenza al livello  "intermedio  1"  di
una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facolta'. La facolta'
puo'  eventualmente  riconoscere  certificazioni  rilasciate da altre
istituzioni,  anche   straniere.   In   assenza   di   una   adeguata
certificazione, la facolta' istituira' una prova di accertamento.
  L'esame  di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea
sperimentale, di ricerca o di progettazione.
  Art.   2.4.3   (Manifesto   degli   studi).   -   All'atto    della
predisposizione  del  manifesto  annuale degli studi, il consiglio di
facolta' definisce il piano di studi ufficiale del corso  di  laurea,
comprendente  le  denominazioni  degli  insegnamenti  da attivare, in
applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11  della
legge n. 341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
    a)  propone  il  numero  dei  posti disponibili per l'iscrizione,
secondo quanto previsto dal precedente art. 1;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
o integrati), e le relative denominazioni;
    c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli  insegnamenti
che  vi  afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata
alle attivita' pratiche;
    d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti  ad  un
medesimo corso integrato;
    e)  indica il numero dei corsi o, piu' specificamente, i corsi di
insegnamento di  cui  lo  studente  dovra'  avere  l'attestazione  di
frequenza  e  superata  la  relativa  prova di valutazione al fine di
ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresi'
le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
  Art. 2.4.4 (Docenza). -  La  copertura  dei  corsi  attivati  viene
affidata dal consiglio di facolta', nel rispetto delle leggi vigenti.
  Al  fine  di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita'
esterne, alcuni corsi di  insegnamento  potranno  essere  affidati  a
professori a contratto.
  Art.  2.4.5  (Aree  disciplinari  ed  impegno  didattico minimo). -
L'articolazione del corso  di  studi  per  conseguire  la  laurea  in
scienze  e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le seguenti
aree  disciplinari,  con  il  numero  minimo  di  ore  per   ciascuna
specificato:
  Matematica, statistica ed informatica (ore 150).
  Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilita' e statistica
matematica);  A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A
(Sistemi di elaborazione  delle  informazioni);  K05B  (Informatica);
S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).
  Fisica (ore 100).
  Settori: B01B (Fisica).
  Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica
(ore 150).
  Settori:  C01A  (Chimica  analitica);  C03X  (Chimica  generale  ed
inorganica); C05X (Chimica organica).
  Biologia vegetale (ore 100).
  Settori:  E01A  (Botanica);  E01B  (Botanica   sistematica);   E01C
(Biologia  vegetale  applicata);  E01E  (Fisiologia  vegetale);  G07A
(Chimica agraria).
  Biologia animale (ore 100).
  Settori: E02A (Zoologia); E02B (Anatomia  comparata  e  citologia);
E04A  (Fisiologia generale); V30A (Anatomia degli animali domestici);
V30B  (Fisiologia  degli  animali   domestici);   G06A   (Entomologia
agraria).
  Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate
(ore 100).
  Settori:  G07A  (Chimica agraria); E01E (Fisiologia vegetale); E05A
(Biochimica).
  Genetica agraria (ore 50).
  Settori: G04X (Genetica agraria).
  Scienza del suolo (ore 50).
  Settori: G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A  (Geografia
fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata).
  Agronomia e coltivazioni (ore 200).
  Settori:    G02A   (Agronomia   e   coltivazioni   erbacee);   G02B
(Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura).
  Difesa delle colture (ore 100).
  Settori: G06A (Entomologia  agraria);  G06B  (Patologia  vegetale);
G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee).
  Zootecnia (ore 100).
  Settori: G09A (Zootecnia generale e miglioramento
genetico); G09B (Nutrizione e alimentazione animale); G09C (Zootecnia
speciale); G09D (Zoocolture).
  Ecologia applicata al sistema agrario (ore 100).
  Settori:    G02A   (Agronomia   e   coltivazioni   erbacee);   G02B
(Coltivazioni  arboree);  G02C  (Orticoltura  e  floricoltura);  G06A
(Entomologia   agraria);  G07A  (Chimica  agraria);  G09A  (Zootecnia
generale e miglioramento genetico); E03A (Ecologia);  E01C  (Biologia
vegetale  applicata);  E01D  (Ecologia  vegetale);  E01E  (Fisiologia
vegetale).
  Microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150).
  Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti  agro-alimentari);
G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).
  Genio rurale (ore 150).
  Settori:  G05A  (Idraulica  agraria  e  forestale); G05B (Meccanica
agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura).
  Economia ed estimo (ore 200).
  Settori:  G01X  (Economia  ed  estimo   rurale);   P01A   (Economia
politica); P01B (Politica economica).
  Le  rimanenti  ore  sono  destinate  dalla  facolta' alla eventuale
definizione  di  profili  professionali,  specifici  indirizzi,  alla
integrazione  della  formazione  di  base o professionale, prevedendo
anche possibilita' di scelta per gli studenti.
  A  tal  fine possono essere utilizzate tutte le discipline inserite
in tutti i settori scientifico-disciplinari di  cui  ai  decreti  del
Presidente  della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994, Gazzetta
Ufficiale 8 agosto 1994, n. 112.
   Ancona, 22 novembre 1995
                                                           Il rettore